Il 18 novembre di quest’anno i circa 29 mila candidati sono stati chiamati a recarsi per lo svolgimento dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, indetto ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2024 n. 88, recante disposizioni applicative per l’attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica».
Un vero e proprio concorso pubblico con la somministrazione di 80 quesiti a risposta multipla da risolversi in 90 minuti in storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità ed inclusività dell’offerta turistica, disciplina dei beni culturali e del paesaggio, inerenti all’intero territorio nazionale, nessuna regione esclusa. A seguire, come se non bastasse, una prova orale per la valutazione della conoscenza delle materie scritte ed una prova tecnico-pratica, con una simulazione di visita guidata in lingua italiana e nella lingua straniera scelta dal candidato, su una destinazione estratta a sorte tra quelle presenti nell’allegato A. Dopotutto si sa, chi farà la guida in Calabria dovrà sapere cosa succede in Val d’Aosta!
De-formazioni e sentito dire
Nonostante il ricorso al TAR promosso da ANGT, l’Associazione Nazionale Guide Turistiche “per l’annullamento del bando di esame del concorso”, esso pare non abbia scalfito il Dicastero di Daniela Santanchè, a tal punto da indignare i promotori del ricorso, recentemente respinto dal Tribunale Amministrativo della Regione Lazio (1).
L’istituzione dell’esame e dell’elenco nazionale sono una “doppia garanzia: da un lato, per le guide stesse, naturalmente, perché ne riconoscono le professionalità e la specializzazione, ne conferiscono prestigio e, in generale, contrastano l’abusivismo; e, dall’altro lato, per i turisti, dal momento che si va a certificare le competenze di chi racconta il patrimonio artistico, culturale, naturale, storico della nostra splendida Penisola” stando alle parole della Ministra (2).
Professionalità, specializzazione, competenze, prestigio e contrasto all’abusivismo. Sante parole, che nella realtà escludono altre categorie di professionisti già in possesso dei requisiti elencati.
Già, ma in risposta allo stesso ricorso ANGT, la domanda spontanea è la seguente: chi valuta la qualità della conoscenza di un territorio durante lo svolgimento della professione?
Orde di diplomati, dalle più disparate esperienze scolastiche, vengono quindi equiparati a storici dell’arte, archeologi, antropologi, ma anche a laureati in scienze della natura, lingue e discipline del turismo, penalizzando chi il turismo lo innesca per davvero, attraverso lo studio e la ricerca.
Un errore di comunicazione può capitare a chiunque, persino a chi è in possesso di titoli universitari. Ma origliando l’esposizione delle guide in possesso di sola abilitazione, il loro racconto assume a volte forme superficiali o addirittura divergenti rispetto alla attuali conoscenze disponibili su riviste e volumi. Saper fare la guida è un difficile compito di comunicazione, che non deve annoiare con l’adesione alle righe delle pagine accademiche. Questo i professionisti delle discipline universitarie lo sanno bene, e saprebbero anche ben gestire la curiosità degli utenti nell’ipotesi di approfondimenti -con le dovute eccezioni di chi si improvvisa-.
La figura dell’archeologo e la didattica come turismo
Prendendo ad esempio la categoria degli archeologi, alla quale appartengo, “l’archeologo svolge attività di […] conoscenza, educazione, formazione […], valorizzazione, comunicazione, promozione, divulgazione […], inerenti ai beni archeologici nella loro più ampia valenza di bene d’interesse, contesto, sito e paesaggio antropizzato” (3).
L’esercizio di tutte le funzioni dell’archeologo sono possibili con l’iscrizione agli elenchi relativi alla professione, ai sensi dell’art. 9-bis del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs 42/2004, della Legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.124 del 29 maggio 2019.
La prima fascia è quella che abilita l’archeologo allo svolgimento di tutte le sue funzioni, una volta conseguito il titolo di Diploma di Specializzazione (terzo livello di studio biennale, dopo le lauree triennale e magistrale), che permette la direzione di scavi archeologici e l’esecuzione di valutazioni più specialistiche come la verifica preventiva dell’interesse archeologico. Tra queste, l’archeologo può svolgere anche attività di divulgazione, conoscenza, educazione, valorizzazione del patrimonio archeologico, scritta, verbale e in qualsiasi altra forma di comunicazione, in sintonia con la Convenzione di Faro (4).
L’articolo 33 della Costituzione Italiana recita che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento […]. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”.
Ora, il grado di Scuola per l’accesso alla professione dell’archeologo che esercita “conoscenza, educazione, formazione, valorizzazione, comunicazione, promozione, divulgazione […]”, resta il terzo livello di istruzione universitaria, rappresentato dalla suddetta Scuola di Specializzazione e/o del Dottorato di Ricerca, grazie alle quali l’archeologo può svolgere anche attività di guida didattica destinata ai pubblici (e non solo quello scolastico!), il cui confine con la guida turistica resta evanescente: il turismo può essere didattico? E la didattica può essere una forma di turismo? Assolutamente si. Un gruppo di turisti outgoing o incoming, se viaggia lo fa per conoscere il luogo di destinazione. Lo fa per educarsi, per formarsi e per comunicare e confrontarsi con una cultura differente dalla propria.
Scontro e confronto
Ma all’interno di musei, siti archeologici ed edifici della cultura, non è raro imbattersi in scaramucce (o, peggio, vere e proprie persecuzioni) tra le cosiddette “guide abilitate”, il più delle volte prive di alcun altra formazione, e i professionisti dei beni culturali durante le quali i primi si arrogano diritti e spartiscono territori, discriminando coloro i quali hanno contribuito proprio alla formulazione e alla garanzia di quelle informazioni alle quali esse hanno tutt’oggi accesso.
Se da un lato c’è un universo sommerso fatto di professioni in conflitto, spesso malpagate e per le quali mancano ancora ulteriori garanzie inerenti il loro mercato del lavoro, dall’altro emergono le falle di un sistema di tutela del patrimonio culturale e turistico e delle relative figure professionali, autentico patrimonio da tutelare senza il quale quello materiale e monumentale, che attira migliaia di turisti l’anno, non avrebbe modo di esistere.
Note:
(1) https://travelnostop.com/news/cronaca/tar-respinge-ricorso-legittimo-esame-abilitazione-guide-turistiche_657819
(2) https://www.ministeroturismo.gov.it/guide-turistiche-santanche-con-esame-di-abilitazione-manteniamo-altra-promessa-e-cambiamo-luniverso-del-turismo/
(3) https://professionisti.cultura.gov.it/4/archeologo
(4) https://www.journalchc.com/wp-content/uploads/2020/08/Convenzione-di-Faro.pdf
Autore:
Vincenzo Stasolla – vinc.stasy@gmail.com 21 nov 2025
Archeologo – Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’












